INTERROGAZIONE n. 129 del 24/03/2023
Liquidazioni Bonus Psicologo della Regione Calabria

Al Presidente della Giunta regionale

Premesso che:
- il Decreto mille proroghe 2021 (DL 228/2021) ha sancito lo stanziamento di 10 mln di euro (poi divenuti 25) destinati all’attuazione del c.d. “Bonus Psicologo”, più precisamente: un contributo per sessioni di psicoterapia, per non più di 50 euro a seduta e per un totale massimo di 600 euro per ogni utente avente diritto, da rimborsare ai liberi professionisti che aderiscono all’iniziativa;
- con decreto attuativo del Ministero della Salute del 31 maggio 2022 e successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (27 giugno 2022) si è concluso l’iter per arrivare all’attivazione della misura;
- il 25 luglio 2022 ha preso il via la procedura per inoltrare domanda attraverso specifica piattaforma predisposta da INPS. La procedura si è conclusa il 24 ottobre 2022 con circa 400.000 richieste in tutta Italia, di cui circa 11.000 in Calabria;
- tra novembre e dicembre 2022, INPS ha definito le graduatorie degli eventuali percettori del beneficio e che, in Calabria, delle circa 11.000 domande di cittadini che hanno chiesto di beneficiare di sedute di psicoterapia tramite il bonus, ne sono state accolte 1309 e cioè quelle che i fondi destinati alla nostra regione possono coprire, con un budget di 785.945 €;
- tra novembre e dicembre 2022 INPS ha reso operativa la piattaforma che permette ai professionisti aderenti all’iniziativa di caricare le prestazioni effettuate;
- INPS può procedere alla remunerazione dei professionisti solo una volta verificato l’avvenuto trasferimento dei fondi da parte delle Regioni, disciplinato dall’art. 8 del Decreto attuativo di cui al comma 1: “Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con propria deliberazione autorizzano INPS a corrispondere gli importi relativi al citato beneficio e trasferiscono all'Istituto stesso, nel termine perentorio di quindici giorni dall'adozione del citato provvedimento, le risorse di cui alla tabella C allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;
Considerato che: - è proprio in merito a quest’ultimo passaggio che la Regione Calabria risulta inadempiente poiché, da Decreto attuativo la Regione avrebbe dovuto deliberare il trasferimento dei fondi entro 60 gg dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (27.06.2022) quindi entro la fine di agosto 2022 e trasferire i fondi all’INPS entro il termine perentorio dei 15 gg successivi alla propria deliberazione;
- a febbraio 2023, INPS ha reso nota la tabella che riporta le situazioni di ogni regione, dalla quale si evince che, tra regioni e province autonome, solo in 10 hanno completato il trasferimento, 6 hanno effettuato un trasferimento parziale, 5 non hanno ancora effettuato alcun trasferimento (Lazio, Puglia, Basilicata, Sicilia e appunto Calabria);
- nel mese di marzo, INPS ha avviato il saldo delle fatture per le regioni che hanno completato o effettuato anche parzialmente il trasferimento dei fondi, diversamente le prestazioni avvenute nelle regioni che non hanno effettuato alcun trasferimento dei fondi (tra cui la Calabria) risultano sospese da INPS che, sulla piattaforma dedicata alle liquidazioni dei professionisti, per le fatture in questione, ha introdotto la specifica dicitura “In attesa di trasferimento dei fondi regionali”;
Tutto ciò premesso e considerato interrogano il Presidente della Giunta Regionale e Commissario ad Acta per la Sanità
Per sapere:
- se e quali atti siano stati prodotti ai fini del trasferimento delle risorse, utili a regolarizzare la posizione della Regione Calabria in merito al processo attuativo della misura;
- diversamente, se e quali azioni si intenda intraprendere per superare in tempi celeri questa inadempienza, a tutela della salute dei cittadini e dei professionisti del settore che giornalmente se ne occupano.

Allegato:

24/03/2023
D. BEVACQUA, E. ALECCI, A. BILLARI, F. IACUCCI, R. MAMMOLITI